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Certificato anti-pedofilia
D) Per quali attività è richiesto il certificato antipedofilia e a quali collaboratori si estende l’obbligo?
Risposta: Solo per le attività che comportano un contatto diretto e regolare con i minori. Il certificato va richiesto per i lavoratori subordinati, i co.co.co e anche per gli istruttori con partita IVA. Non occorre per i volontari (circ. Ministero del Lavoro 11/04/14; Ministero della Giustizia 03/04/14).
D) Quando si richiede il certificato antipedofilia e chi lo deve richiedere?
Risposta: Lo deve chiedere il datore di lavoro, in caso non venisse richiesto la sanzione prevista è di 10.000,00-15.000,00 euro. Il certificato va richiesto al momento di instaurazione del rapporto di lavoro e vale fino a quando non cessa il rapporto di lavoro. Nell’attesa del suo rilascio è necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciato dal lavoratore, che potrai scaricarti dall’area riservata dedicata alle Associazioni Affiliate.
D) I certificati antipedofilia valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?
Risposta) No. Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.
D) In attesa del certificato antipedofilia richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?
Risposta Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che potrai scaricarti dall’area riservata dedicata alle Associazioni Affiliate
D) Una persona che lavora in segreteria necessità del certificato antipedofilia?
Risposta: No, perché non ha un contatto diretto e regolare con i minori in quanto questi sono solitamente accompagnati dal genitore.